Il Parlamento italiano come è composto e come è organizzato, spiegato semplice
In Italia il Parlamento è l’unico organo eletto direttamente dal popolo a livello nazionale e, perciò, espressione piena della sovranità popolare.
Il Parlamento italiano è composto da due Camere (o Assemblee) con uguali poteri e competenze:
- la Camera dei deputati, formata da 630 deputati eletti dal popolo;
- il Senato della Repubblica, formato da 315 senatori eletti dal popolo e da un piccolo numero di senatori a vita (gli ex Presidenti della Repubblica e cinque cittadini scelti dal Capo dello Stato fra coloro che, come dice l’articolo 59, “hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”).
Le due Camere rimangono in carica 5 anni; tale periodo viene chiamato legislatura. Allo scadere di esso, il Presidente della Repubblica “scioglie le Camere” e indice nuove elezioni. La durata può essere più breve se il Presidente della Repubblica, in situazioni di emergenza e di grave conflitto tra le forze politiche, decide di sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere, sentiti i loro Presidenti. Tale facoltà, secondo l’articolo 88 della Costituzione, non può essere esercitata negli ultimi 6 mesi del mandato presidenziale, che costituiscono il cosiddetto semestre bianco.
L’età per essere eletti deputati (elettorato passivo) è fissata a 25 anni. La «capacità di votare» (elettorato attivo), invece, riguarda tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età, dal 1975 fissata a 18 anni.
Si può votare per il Senato al compimento dei 25 anni di età, mentre per essere eletti senatori occorre aver compiuto 40 anni.
Solitamente Camera e Senato lavorano in sedi separate e ciascuna per proprio conto: i deputati a Montecitorio, i senatori a Palazzo Madama, entrambi a Roma. Tuttavia la Costituzione formula alcune ipotesi in cui le Camere esercitano i loro compiti in seduta comune, cioè congiuntamente:
- per l’elezione del Presidente della Repubblica, alla quale partecipano anche i delegati delle Regioni (art. 83 della Costituzione);
- per la ricezione del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica (art. 91);
- per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, se imputato di alto tradimento o di attentato alla Costituzione (art. 90);
- per l’elezione di un terzo dei componenti elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 91);
- per l’elezione di un terzo dei giudici della Corte costituzionale (art. 135).
Il Parlamento italiano si riunisce in seduta comune a Montecitorio.
Dopo ogni elezione sia la Camera che il Senato elegge il proprio Presidente. Sia il Presidente della Camera che il Presidente del Senato presiede e dirige le sedute e i dibattiti, proclama i risultati delle votazioni, fissa il calendario dei lavori ed esercita poteri disciplinari.
Tutti i deputati e i senatori di ciascun partito formano un gruppo parlamentare. I loro capigruppo hanno un ruolo molto importante, perché sono i portavoce ufficiali del proprio partito di fronte a ciascuna delle due Assemblee e hanno il compito di dichiararne le intenzioni e le critiche.
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