La guerra nella Costituzione italiana: al tema della guerra la Costituzione italiana dedica l’articolo 11: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».
L’Italia, quindi, ripudia, cioè rifiuta, la guerra come strumento di offesa: solamente nel caso in cui sia necessario difendere i cittadini e il territorio italiano è possibile il ricorso alle armi.
Il divieto allora non riguarda le guerre “difensive”, tanto è vero che all’articolo 52, comma 1, si sostiene che «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». Non solo: gli artt. 78 e 87 regolano le modalità della «dichiarazione di guerra» e gli artt. 60, 103 e 111 prendono in considerazione il caso in cui il Paese si trovi in «stato di guerra».
Altrettanto decisa è la condanna della guerra come «mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». La seconda parte dell’articolo 11 infatti indica la strada da percorrere per la soluzione dei problemi, concedendo persino «limitazioni di sovranità», pur di garantire «la pace e la giustizia tra le Nazioni» senza ricorrere ai conflitti.
Ciò comporta come conseguenza certa che l’Italia non può stipulare trattati internazionali a fini “aggressivi”. Ovviamente l’Italia rinuncia a una parte della sovranità a «condizioni di parità con gli altri Stati».
La limitazione della sovranità è stata decisa soprattutto per consentire la partecipazione italiana all’ONU, ma è stata poi utilizzata anche per regolare i rapporti con gli organismi delle Comunità europee. A quest’ultimo proposito la sentenza n. 183 del 1973 della Corte costituzionale ha riconosciuto in via definitiva che gli organismi comunitari possono limitare la nostra sovranità dal punto di vista sia legislativo (produzione di norme) sia esecutivo (attività di Governo) e giudiziario (corti di giustizia).
In caso di contrasto tra norme comunitarie e norme interne prevalgono le prime. È però certo che nessuna disposizione proveniente da organismi internazionali o comunitari può essere accettata, qualora si mostri contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.
Spetta alla Camera la deliberazione (art 78) e al Presidente della Repubblica la successiva dichiarazione (art 87, comma 9) di un eventuale «stato di guerra».