Il potere legislativo è il potere di discutere e approvare le leggi. È uno dei tre poteri fondamentali dello Stato. Gli altri due sono: il potere esecutivo (governare e applicare le leggi) e il potere giudiziario (far rispettare le leggi).
Il potere legislativo spetta la Parlamento; il potere esecutivo spetta al Governo; quello giudiziario spetta alla Magistratura.
La presentazione di una legge al Parlamento
La presentazione di una legge al Parlamento può essere fatta da soggetti diversi e con modalità diverse:
- ciascun parlamentare può avanzare una “proposta di legge” firmata da un certo numero di suoi colleghi. La legge porterà il nome del parlamentare che è primo firmatario della proposta;
- il governo può proporre una legge con un “disegno di legge”;
- anche un Consiglio regionale può proporre una legge;
- può essere avanzata anche una “proposta popolare”, cioè un testo di legge firmato da almeno 50.000 cittadini.
Esame e approvazione
In tutti i casi il testo presentato è esaminato articolo per articolo da ciascuna delle due Camere del Parlamento: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
Nel corso della discussione i parlamentari possono proporre cambiamenti (detti “emendamenti”) ai singoli articoli.
Ciascun articolo e ciascun emendamento sono votati e approvati a maggioranza.
Quando la Camera ha approvato l’intero testo di una legge, questo passa al Senato, per essere discusso, approvato o respinto.
Promulgazione
Soltanto dopo l’approvazione di Camera e Senato la legge può esssere promulgata: il Presidente della Repubblica prende atto che la maggioranza del Parlamento approva la legge e vi pone la sua firma.
Pubblicazione
Una volta promulgata, la legge è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dello Stato. Con la pubblicazione la legge diventa obbligatoria per tutti.
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso (maggiore o minore).