Art 11 Costituzione italiana recita: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Recita così l’articolo 11 della Costituzione italiana. Ma cosa significa esattamente?
Articolo 11 Costituzione: cosa significa che l’Italia ripudia la guerra?
Con l’articolo 11 la Costituzione italiana sottolinea che l’Italia ripudia, cioè rifiuta, la guerra come strumento di offesa, cioè come mezzo di aggressione nei confronti di altri popoli allo scopo di sottometterli, e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, cioè come mezzo per risolvere i contrasti con gli altri Stati.
Quindi in Italia è possibile il ricorso alle armi solamente nel caso in cui sia necessario difendere i cittadini e il territorio italiano. In altre parole, l’Italia potrebbbe partecipare a una guerra se i suoi confini sono minacciati o è a rischio il precetto di democrazia.
In più lo Stato italiano è pronto, sempre che la stessa cosa venga fatta da altri Stati (= in condizioni di parità con gli altri Stati), a rinuncare in parte alla propria sovranità (= limitazioni di sovranità) se ciò può favorire la pace e la giustizia tra i popoli.
Art 11 Costituzione: cosa significa limitazione della sovranità?
Significa che l’Italia accetta un’autorità che limita la libertà delle Nazioni, se questo è utile per evitare le guerre, per la pace comune e la giustizia tra i popoli.
Per questo motivo, lo Stato italiano ha deciso di limitare la propria sovranità aderendo a organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite o l’Unione europea, che hanno come scopo proprio la tutela della pace e la giustizia tra gli Stati.
L’Italia e la guerra: cosa dice l’articolo 11 della Costituzione italiana?
Ciò che viene condannato quindi è la guerra «come strumento di offesa»; il divieto allora non riguarda le guerre “difensive”; tanto è vero che nell’art. 52, comma 1, si sostiene che «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». Non solo: gli artt. 78 e 87 regolano le modalità della «dichiarazione di guerra» e gli artt. 60, 103 e 111 prendono in considerazione il caso in cui il Paese si trovi in «stato di guerra».