L’iter legislativo è il procedimento attraverso il quale vengono formate le leggi. La formazione delle leggi coinvolge le due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Insieme compongono il Parlamento.
Fasi fondamentali dell’iter legislativo
L’iter legislativo si articola in diverse fasi:
- iniziativa
- esame
- approvazione
- promulgazione
- pubblicazione
- entrata in vigore
Iniziativa
L’iniziativa, cioè il diritto di presentare proposta di legge, spetta:
- a ciascun membro delle Camere (art 71 c. 1 Costituzione)
- al Governo (art 71 c. 1 Costituzione. In questo caso la proposta si chiama disegno di legge, da cui l’abbreviazione ddl)
- ai Consigli regionali (art 121 c. 2)
- ai Comuni, limitatamente al mutamento delle circoscrizioni provinciali e all’istituzione di nuove Province (art. 133 c. 1)
- a 500.000 elettori (art. 71 c. 2)
- al Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL; art 99 c. 3)
Esame e approvazione
L’iter legislativo prosegue con l’esame dei progetti e dei disegni di legge da parte delle due Camere. Esse possono apportare degli emendamenti (modifiche parziali, a carattere aggiuntivo, soppressivo, sostitutivo o modificativo).
L’esame e l’approvazione possono avvenire in vari modi. Infatti sia la Camera dei deputati sia il Senato costituiscono al loro interno delle commissioni (14 alla Camera, 12 al Senato), composte in modo da rispettare i rapporti tra le forze politiche presenti. Le commissioni sono distinte per materia, grosso modo corrispondente a quella dei ministeri. Le commissioni possono discutere la proposta di legge:
- in sede referente: le commissioni studiano le proposte di legge e riferiscono all’Assemblea
- in sede deliberante: le commissioni stesse possono approvare la proposta in via definitiva
Un decimo dei componenti di ciascuna Camera o un quinto dei componenti la commissione possono chiedere che il progetto sia rimesso all’Assemblea: o per la votazione dei singoli articoli o per la votazione finale.
In ogni caso la proposta di legge deve essere votata articolo per articolo e nella sua veste definitiva.
Il testo approvato dalle due Camere deve essere identico. Se una Camera emenda (cioè modifica), anche di una sola virgola, il testo approvato dall’altra, il testo deve ritornare alla prima Camera.
Promulgazione
La fase dell’iter legislativo successiva all’approvazione è la promulgazione. La promulgazione è l’atto con il quale il Presidente della Repubblica attesta che la legge è stata approvata nello stesso testo da entrambe le Camere, ne dispone la pubblicazione e ne impone l’osservanza.
Il Presidente della Repubblica ha la facoltà di rinviare la legge alle Camere, o perché la ritiene in contrasto con la Costituzione o perché la ritiene priva di copertura finanziaria o per qualsiasi altro motivo. Se le Camere riapprovano il testo, il Presidente è tenuto a promulgarla senza poter sollevare ulteriori obiezioni.
Pubblicazione
Una volta promulgata, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale a cura del Ministro della Giustizia. Con la pubblicazione la legge diventa obbligatoria per tutti.
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso (maggiore o minore).