Home » Temi » Diritto d’asilo in Italia, articolo 10 della Costituzione

Diritto d’asilo in Italia, articolo 10 della Costituzione

Il diritto d’asilo mira alla salvezza di chi si trova in situazioni di pericolo e ad aiutare chi è in difficoltà.

«Asilo» è una parola di origine greca: significa letteralmente «senza cattura» e indica una forma di tutela e di protezione offerta a quegli individui che, fuggiti per fondati motivi dalle loro terre d’origine, giungono in paesi stranieri.

Il diritto d’asilo stabilisce una condizione di inviolabilità (dei luoghi presso cui è istituito) e di immunità (per le persone che ne fanno richiesta).

Nel mondo greco, il diritto d’asilo era praticato dentro le aree sacre, dove non si poteva subire violenza ed era proibito commettere crimini. Anche nel mondo romano l’asilo fu ritenuto una pratica eticamente giusta. Lo storico greco Plutarco (46-127 d.C.) racconta: «Quando la città ebbe il suo primo insediamento, [Romolo e Remo] istituirono un luogo sacro per accogliere i fuggitivi, e lo posero sotto la protezione del dio Asilo: vi ricevevano tutti, non restituendo lo schiavo ai padroni, né il povero ai creditori, né l’omicida ai giudici; anzi proclamavano che in seguito a un responso dell’oracolo di Delfi avrebbero concesso a tutti il diritto d’asilo» [da Vita di Romolo, 9,3].

La contaminazione tra etnie e genti diverse che ne derivò costituì l’arma più formidabile che Roma potesse sperare di avere: non esistevano più né vincoli di sangue né vincoli sociali a tenere unite persone così diverse tra loro ma il condiviso e orgoglioso sentimento di appartenenza a Roma.

In Italia il diritto d’asilo è garantito dalla Costituzione all’articolo 10 comma 3: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge».

Nel 1951 l’Assemblea Generale dell’ONU ha firmato a Ginevra la Convenzione relativa allo status del rifugiato, che riconosce la condizione di rifugiato a chi è fuggito dal proprio Stato «nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche».

Con la Convenzione fu creata anche l’Agenzia dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Acnur), che ha ricevuto già due volte il premio Nobel per la Pace.

Oggi, con flussi migratori che interessano il mondo intero, il fenomeno dei richiedenti asilo si è ingigantito. Attualmente non esistono trattati che obbligano gli Stati ad accogliere chi richiede asilo, ma nella Convenzione gli Stati firmatari (fra cui l’Italia) si impegnano a non espellere o a non respingere coloro che rischiano di subire persecuzioni se rinviati nel loro paese di origine.

Ultimi articoli

Giochi

Sullo stesso tema