Il diritto di voto è sancito dall’articolo 48 della Costituzione italiana.
Articolo 48 comma 1 e 2
Al comma 1 e 2 è stabilito che:
«Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico».
Cosa significa:
Personale: nessuno può votare al posto di un altro.
Uguale: ogni voto ha lo stesso valore indipendentemente da chi ha votato.
Libero: nessuno può costringere una persona a votare qualcuno.
Segreto: tutti hanno diritto di non comunicare per chi votano.
Dovere civico: votare è un impegno del cittadino ma non un obbligo (perciò chi non vota non sarà punito).
La storia del diritto di voto
Quando nacque l’Italia, nel 1861, potevano votare solo i cittadini maschi che avevano almeno 25 anni, sapevano scrivere e leggere ed erano ricchi.
Nel 1881 il Parlamento estese tale diritto pure alla media borghesia e abbassò il limite di età a 21 anni.
Nel 1912, su proposta di Giovanni Giolitti, il Parlamento estese il voto a tutti i cittadini maschi a partire dai 21 anni di età che avessero superato con buon esito l’esame di scuola elementare e tutti i cittadini di età superiore ai 30 anni indipendentemente dal loro grado di istruzione.
Nel 1918 furono ammessi al voto tutti i cittadini maschi di età superiore ai 21 anni, nonché i cittadini di età superiore ai 18 anni che avessero prestato il servizio militare durante la prima guerra mondiale.
Le donne conquistarono il diritto di voto nel 1946, dopo molte battaglie.
In Italia oggi c’è quindi il suffragio universale: possono votare tutti i cittadini maggiorenni (dai 18 anni) senza restrizione di ricchezza, cultura e sesso. Questi possono perciò essere elettori, ossia eleggere i propri rappresentanti nelle varie assemblee nazionali (Camera, Senato) e locali (Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni).
Articolo 48 comma 4
Ci sono tuttavia determinate condizioni che portano all’esclusione o alla perdita del diritto di voto. A stabilirlo è il comma 4 dell’art. 48:
«Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».
Sono quindi soggetti all’esclusione o alla perdita del diritto a votare: le persone giudicate non idonee (per es. malati di mente gravi); i condannati all’ergastolo o ad altre gravi pene indicate dal Codice penale; le persone condannate per determinati reati all’interdizione dei pubblici uffici (che cioè non possono per determianti periodi esercitare alcuni diritti politici).
Articolo 48 comma 3
Il comma 3, inserito nel 2000 con una legge costituzionale, consente ai cittadini residenti all’estero di esercitare il diritto di voto senza dover rientrare in Italia:
«La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge».