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Responsabilità del Presidente della Repubblica

In merito alla responsabilità del Presidente della Repubblica, l’articolo 90 della Costituzione italiana stabilisce che: «Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione».

Per alto tradimento si intende un comportamento voluto e intenzionale che viola il giuramento di fedeltà alla Repubblica, come ad esempio un’attività volta a distruggere l’integrità o l’indipendenza dello Stato, esponendolo al pericolo di dominazione straniera.

L’attentato alla Costituzione è, invece, un comportamento intenzionalmente diretto a sovvertire le istituzioni costituzionali o a violare la Costituzione, come ad esempio l’organizzazione di un colpo di Stato per instaurare una dittatura.

Per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione il Presidente della Repubblica è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte costituzionale.

Per gli atti non compiuti nell’esercizio delle funzioni presidenziali, la responsabilità del Capo dello Stato è identica a quella di qualsiasi altro cittadino.

Per tutti gli atti firmati dal Presidente è necessario la controfirma ministeriale. Recita infatti l’articolo 89 della Costituzione: «Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsanbilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri».

Significato giuridico della controfirma ministeriale

Il Presidente della Repubblica, come Capo dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale, non deve schierarsi politicamente. Per questo motivo la responsabilità degli atti che firma è attribuita al Governo: ogni suo atto, dalla promulgazione di una legge all’emanazione di un decreto, deve essere sempre controfirmato da un Ministro o dal Presidente del Consiglio.

Esistono però dei casi in cui la controfirma ministeriale non è richiesta. Si tratta degli atti che il Capo dello Stato assume in veste di Presidente di organi collegiali come Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Supremo di Difesa.

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