Le funzioni del Parlamento italiano sono in sintesi:
Funzione legislativa
La funzione legislativa, cioè fare le leggi, è attuata attraverso un particolare procedimento detto iter legislativo.
Oltre alla funzione legislativa il Parlamento esercita:
Funzione di controllo sull’operato del Governo
La funzione di controllo sull’operato del Governo si svolge sia nel campo politico, sia nel campo finanziario.
Il controllo finanziario si esplica attraverso l’esame e l’approvazione annuale del bilancio dello Stato (art. 81 Costituzione).
Il controllo politico viene esercitato attraverso: le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le inchieste parlamentari.
Le interrogazioni sono domande che i membri del Parlamento hanno facoltà di rivolgere a un ministro, quale componente del Governo, per ottenere un chiarimento.
Le interpellanze sono domande presentate, come le interrogazioni, dai membri del Parlamento al Governo per conoscere i motivi e gli intendimenti del suo atteggiamento politico sopra un determinato problema; sulla risposta l’interpellante ha diritto di replicare: esse possono, quindi, dar luogo ad una discussione sull’argomento, differenziandosi in ciò dalle interrogazioni.
Le mozioni, in genere, sono inviti rivolti al Governo affinché adotti determinati provvedimenti: danno luogo ad una discussione generale e ad una votazione.
Le inchieste parlamentari sono regolate dall’art. 82 della Costituzione: «Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d’inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria».
Si tenga bene a mente che il Governo può governare finché ha la fiducia del Parlamento. Quando tale fiducia viene meno, il Parlamento vota una mozione di sfiducia obbligando il Governo a dimettersi.
Le altre funzioni del Parlamento italiano
Inoltre il Parlamento italiano:
autorizza la ratifica dei trattati internazionali (art. 80 Costituzione);
delega il Presidente della Repubblica a concedere l’amnistia e l’indulto (art 79 Costituzione);
delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari (art 78 Costituzione);
mette in stato d’accusa il Presidente della Repubblica, oltreché i membri del Governo, nei casi stabiliti dalla Costituzione (art. 90, art. 96);
elegge gli organi di garanzia, cioè quegli organi dello Stato che devono dare ai cittadini garanzia di imparzialità, che non devono quindi dipendere dai partiti o da altre forze politiche o economiche organizzate; tali organi sono:
– il Presidente della Repubblica (art 83 Costituzione);
– 1/3 (cioè 10) membri del Consiglio Superiore della Magistratura (art 104 Costituzione);
– 1/3 (cioè 5) dei giudici della Corte Costituzionale (art 135 Costituzione).