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Legge sul divorzio in Italia, 1° dicembre 1970

La legge sul divorzio in Italia fu introdotta il 1° dicembre 1970.

Il divorzio indica la rottura del matrimonio a seguito della preventiva separazione dei coniugi e rappresenta l’istituto giuridico mediante il quale è decretato il suo definitivo scioglimento.

Napoleone introdusse il divorzio all’inizio dell’Ottocento. Pertanto divenne legale in tutti gli Stati che facevano parte dell’impero napoleonico. Dopo la caduta di Napoleone, la legge fu cancellata.

Legge sul divorzio in Italia

La legge sul divorzio in Italia, approvata il 1° dicembre 1970, fu molto contrastata per varie ragioni: religiose, morali, politiche.

Nel 1974 fu infatti indetto un referendum che chiedeva agli italiani se erano favorevoli o contrari alla legge sul divorzio. Circa il 60% degli italiani si dichiarò favorevole e perciò la legge fu mantenuta.

Lo scioglimento del matrimonio può verificarsi quando:

  • i coniugi non hanno avuto rapporti sessuali durante il periodo matrimoniale;
  • un coniuge sia condannato – anche per fatti commessi prima del matrimonio – all’ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità (ad esempio, violenza carnale, costrizione o sfruttamento della prostituzione, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio del coniuge);
  • uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o abbia contratto all’estero nuovo matrimonio;
  • in caso di separazione legale (su accordo dei coniugi o stabilita dal giudice) e ininterrotta per tre anni.

Dopo il divorzio, il padre e la madre conservano il diritto e il dovere di vigilare sui figli e di provvedere alla loro educazione e al loro mantenimento.

La legge stabilisce anche a quale dei due coniugi debbono essere affidati i figli e il modo con cui gli ex coniugi contribuiscano al loro mantenimento.

La sentenza di divorzio inoltre:

  • determina l’abbandono da parte della moglie del cognome del marito;
  • può stabilire le modalità di somministrazione di un assegno di mantenimento e di altre disposizioni previdenziali, sanitarie e di successione per uno degli ex coniugi, che decadono in caso di nuove nozze.

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