Lo Statuto dei Lavoratori introdotto in Italia con la legge 300 del 20 maggio 1970 tutela i diritti dei lavoratori subordinati nelle aziende con oltre 15 dipendenti. Elaborato dai socialisti Giacomo Brodolini e Gino Giugni, è il risultato delle lotte sindacali degli anni Sessanta. Prevede il rispetto della dignità personale del lavoratore e della dialettica sindacale e il riconoscimento degli accordi sottoscritti dai sindacati più rappresentativi.
Con esso si è regolato e limitato il potere dei datori di lavoro all’interno delle aziende, in rispetto dell’art. 41, 2° comma della Costituzione italiana.
Si compone di sei titoli e 41 articoli. Ecco le norme più significative dello Statuto dei Lavoratori.
Dal Titolo I. Della libertà e dignità del lavoratore
Articolo 1. Libertà di opinione. I lavoratori, senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
Articolo 4. Impianti audiovisivi. È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti. […].
Articolo 5. Accertamenti sanitari. Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità o sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Articolo 7. Sanzioni disciplinari. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti […].
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. […].
Articolo 8. Divieto di indagini sulle opinioni. È fatto divieto al datore di lavoro, al fine dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoro.
Articolo 9. Tutela della salute e dell’integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Articolo 13. Mansioni del lavoratore. L’art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamnete svolte, senza alcuna diminuzione della retiribuzione». […].
Dal Titolo II. Della libertà sindacale
Articolo 14. Diritto di associazione e di libertà sindacale. Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.
Articolo 15. Atti discriminatori. È nullo qualsiasi patto o atto diretto a:
a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvediemnti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale, ovvero della sua parteciapzione ad uno sciopero […].
Articolo 18. Reintegrazione nel posto di lavoro. Ferma restando l’esperibilità delle procedue previste dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 [Norme sul licenziamento individuale], il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. […].