I mercenari, nel periodo che precede la nascita dello Stato moderno e degli eserciti regolari, hanno per lungo tempo rappresentato un’importante componente dei vari eserciti. Il fenomeno non è mai scomparso del tutto e ancora oggi essi sono attivi in vari scenari bellici.

Esempi storici di eserciti mercenari sono stati le Compagnie di ventura italiane, le Guardie svizzere e i Lanzichenecchi (la fanteria mercenaria tedesca), nati nel XV secolo.

Guardie Svizzere

Le Guardie svizzere, ancora oggi operative, nacquero nel 1497 con l’istituzione dei Cento Svizzeri della Guardia da parte del re francese Carlo VIII, specializzata nella protezione dei sovrani.
Sul suo modello si organizzarono le milizie (anch’esse svizzere) al servizio dei Savoia, del papa e dei sovrani austriaci.

Il 22 gennaio 1506, un gruppo di mercenari svizzeri, assoldati da papa Giulio II, fece per la prima volta il suo ingresso in Vaticano. Le Guardie svizzere furono impiegate come scorta personale del pontefice, ma parteciparono anche a numerose battaglie.
Ancora oggi le Guardie svizzere si occupano della sorveglianza degli alloggi papali e del mantenimento dell’ordine nella Città del Vaticano.

La riforma dell’esercito e del mestiere delle armi

Verso la fine del XVI secolo, gli eserciti, pur sempre ancora composti in parte da mercenari, furono sottoposti al comando di ufficiali di nomina regia, facendo così decadere il ruolo dei “condottieri” (da condotta, il contratto d’appalto mediante il quale venivano assoldati i condottieri e i loro guerrieri).
Un ruolo importante in questo processo fu svolto, in Francia, dal segretario di Stato per la guerra François-Michel le Tellier, marchese di Louvois (1631-1691), che avviò una profonda riforma dell’esercito e del mestiere delle armi, ponendo le basi organizzative per la nascita dell’esercito moderno.

Istituzione del servizio militare obbligatorio

Il passo definitivo verso il cambiamento del sistema si ebbe tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo con l’istituzione generalizzata del servizio militare obbligatorio, introdotto nel 1733 in Prussia dal re Federico Guglielmo I, mediante il Kantonsystem.

Si trattava di un sistema di reclutamento su base regionale: ad ogni reggimento dell’esercito prussiano era assegnata una regione (Kanton) e gli ufficiali potevano scegliere tra la popolazione i bambini di dieci anni da arruolare in futuro.

Trascorsa l’adolescenza, al compimento del ventesimo anno, i ragazzi erano tenuti a svolgere un servizio presso l’esercito dapprima di due anni e poi, allo scadere del termine, di tre mesi ogni anno per quindici anni. In principio si trattò di una forma ibrida, perché, malgrado la leva fosse obbligatoria, i mercenari continuavano a costituire una parte non trascurabile del contingente.

Il momento cruciale si ebbe con la Rivoluzione francese e la leva obbligatoria di massa (estesa ai ragazzi tra i diciotto e i venticinque anni), che mise fine al reclutamento sistematico dei mercenari.
Tuttavia, il fenomeno non è mai scomparso del tutto (è nella seconda metà del XX secolo che si ha una ripresa del fenomeno del mercenariato su scala relativamente ampia) e ancora oggi i mercenari sono attivi in vari scenari bellici.

Contractors

Chiamati spesso contractors, i mercenari sono oggi degli specialisti nell’arte della guerra e nelle relative tecnologie; forniscono consulenza in materia di sicurezza; possono curare la preparazione militare di nuovi eserciti; operano come guardie del corpo e prendono parte ai conflitti bellici. I loro guadagni sono notevoli e attirano individui provenienti da ogni parte del mondo.

Dal punto di vista giuridico, ai mercenari non sono riconosciuti i diritti spettanti ai soldati regolari. In realtà il loro ruolo non è regolamentato dal diritto bellico internazionale ma solo “descritto” nell’articolo 47 del Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra (1977). L’articolo precisa innanzitutto che il mercenario non ha diritto allo statuto di combattente né al riconoscimento come prigioniero di guerra; prosegue poi con la descrizione dei criteri che definiscono il moderno mercenario.

In aggiunta alle Convenzioni di Ginevra, nel 1989 la Convenzione internazionale di New York, sotto il patronato dell’Onu (recepita in Italia nel 1995) condannò il reclutamento dei mercenari dichiarando che: «Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da una Stato estero di cui non sia né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a sette anni».

Tali provvedimenti, tuttavia, non hanno frenato l’attuale diffusione del mercenariato.

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