Modificare la Costituzione italiana è possibile, ma solo attraverso un procedimento speciale fissato dall’articolo 138, che ha come oggetto le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali.
Modificare la Costituzione: il procedimento di revisione
L’articolo 138 della Costituzione indica il procedimento per modificare il testo della legge fondamentale o abrogarne determinate norme (leggi di revisione costituzionale) o integrarne il contenuto (leggi costituzionali).
L’iniziativa legislativa per tale tipo di leggi spetta al Parlamento, al Governo, alle Regioni e al popolo. Il procedimento della loro approvazione è più complesso e articolato dell’iter previsto per leggi ordinarie. Queste le differenze rispetto alla procedura ordinaria:
a) i progetti di legge costituzionale devono essere votati non una ma due volte da ciascuna Camera, secondo il metodo dell’alternanza (Camera dei deputati – Senato – Camera dei deputati – Senato, oppure Senato – Camera dei deputati ecc.);
b) tra la prima e la seconda votazione di ciascuna Camera è richiesto un intervallo di tre mesi; le condizioni a) e b) sono richieste per garantire una riflessione ponderata, visto che si tratta di modificare o integrare la legge fondamentale dello Stato;
c) nella seconda votazione non si possono introdurre emendamenti nel testo; si vogliono con ciò evitare i compromessi dell’ultima ora, e si pretende una valutazione chiara e senza ripensamenti sulla legge nella sua interezza;
d) nella seconda votazione si richiede la maggioranza assoluta dei componenti ciascuna Camera (quindi non dei soli presenti e votanti);
e) se è approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, la legge è senz’altro promulgata; se ciò non si verifica, è solo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e da quella data si devono attendere 3 mesi, durante i quali 1/5 dei membri di una Camera, oppure 500.000 elettori oppure 5 Consigli regionali, possono richiedere che la legge sia sottoposta a referendum popolare (referendum costituzionale); se tale richiesta non avviene, trascorsi i 3 mesi la legge è promulgata;
f) l’eventuale referendum si deve tenere con le modalità previste dalla legge 352/1970. La legge è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validi (esclusi cioè i voti nulli e le schede bianche).