Il referendum abrogativo è una consultazione popolare che serve a eliminare dall’ordinamento, in maniera totale o parziale, una legge ordinaria, regionale o un atto avente valore di legge (decreto legge e decreto legislativo).
Non tutte le materie possono essere oggetto di referendum abrogativo. Sono infatti escluse le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Sono altresì escluse le disposizioni costituzionali, abrogabili solo mediante il procedimento di revisione costituzionale previsto dall’articolo 138.
Chi può richiederlo?
La richiesta di referendum deve essere accompagnata da 500.000 firme o dalle delibere di cinque consigli regionali.
La richiesta è sottoposta a un duplice controllo: uno per verificarne la validità (numero e autenticità delle firme ecc.); l’altro per verificarne l’ammissibilità, ossia che il quesito non riguardi materie che non possono essere oggetto di referendum.
Se ammissibile viene indetto con decreto del Presidente della Repubblica e si tiene in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno.
Chi vi partecipa e come?
Possono partecipare al referendum abrogativo tutti i cittadini maggiorenni muniti di tessera elettorale e di documento di identità ai quali sarà data una scheda referendaria con il testo normativo da abrogare.
Se intendono abrogarlo tracceranno una croce sul Sì, se non vogliono la tracceranno sul No.
Il referendum sarà valido solo se vi parteciperanno il 50%+1 degli elettori.
In caso di vincita dei Sì il testo sarà abrogato; se invece prevarranno i No continuerà a essere applicato.
Nel caso di vincità dei Sì, il Presidente della Repubblica dichiara con proprio decreto che la richiesta di abrogazione è approvata. Il decreto è subito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e l’abrogazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione.