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Statuto albertino e Costituzione italiana a confronto

Il confronto tra lo Statuto albertino e la Costituzione italiana

Lo Statuto albertino fu concesso il 4 marzo 1848 dal re Carlo Alberto di Savoia ai sudditi del Regno di Sardegna ed esteso il 17 marzo 1861 a tutto il Regno d’Italia. Lo Statuto albertino fu sostituito dalla Costituzione della Repubblica italiana emanata dall’Assemblea Costituente (organo eletto dal popolo il 2 giugno 1946), da essa approvata nel 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Statuto albertino e Costituzione italiana a confronto

Quali caratteristiche presentava lo Statuto albertino?

Lo Statuto albertino, composto da 84 articoli, era una costituzione:

  • ottriata, ossia concessa dal re ai suoi sudditi e non votata dal popolo, direttamente o tramite i suoi rappresentanti come la Costituzione della Repubblica italiana;
  • flessibile, perché poteva essere modificata facilmente tramite leggi ordinarie; lo Statuto albertino a causa della sua flessibilità fu totalmente stravolto dal fascismo.
  • breve, perché, composto da 84 articoli (contro i 139 della Costituzione della Repubblica italiana) dedicava poco spazio ai diritti dei cittadini (solo nove articoli) e delineava principalmente l’organizzazione statale, dando importanza al ruolo del sovrano;
  • confessionale, perché prevedeva come unica religione di Stato quella cattolica.

Quali sono i caratteri della Costituzione italiana?

La Costituzione italiana, in vigore dal 1° gennaio 1948, presenta invece i seguenti caratteri:

  • è votata, perché è stata scritta e approvata da un organo eletto dal popolo (l’Assemblea Costituente), diversamente dallo Statuto albertino che era una Costituzione ottriata, cioè concessa dal re;
  • rigida, perché può essere modificata o integrata solo seguendo la complessa procedura indicata dall’articolo 138 della Costituzione; al contrario, lo Statuto albertino era una Costituzione “flessibile” perché poteva essere modificata con una semplice legge ordinaria;
  • compromissoria, perché è frutto di un accordo tra le diverse forze politiche presenti nell’Assemblea Costituente;
  • lunga, in quanto si occupa in modo dettagliato sia dei diritti e dei doveri dei cittadini, sia delle regole per il funzionamento degli organi dello Stato;
  • scritta, perché è stata redatta in un documento scritto. La Gran Bretagna, per esempio, non ha una Costituzione scritta, ma riconosce valore di Costituzione a un insieme di norme e consuetudini, tra i quali il Bill of Rights del 1689.

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