I tribuni della plebe (tribuni plebis) dell’antica Roma erano i magistrati romani che difendevano i diritti dei plebei dagli arbitri e dai soprusi dei patrizi, mediante il diritto di veto. Inoltre davano sostegno legale ai plebei ingiustamente accusati da patrizi. Furono istituiti nel 494 a.C. in seguito alla secessione della plebe sull’Aventino.
Quanti erano?
Inizialmente furono due, poi cinque e infine, a partire dal 457 a.C., ai plebei più ricchi fu concesso di eleggere dieci tribuni e questo numero restò praticamente invariato nel tempo.
Chi poteva diventare tribuno della plebe?
Requisito fondamentale per diventare tribuno era l’appartenenza alla plebe. La loro elezione spettava, in un primo tempo, ai comizi centuriati e, dopo il 470 a.C., ai comizi tributi con elezioni annuali. Potevano essere immediatamente rieletti.
Quali erano i loro poteri?
Ai tribuni della plebe erano riconosciuti i seguenti diritti:
il diritto di proteggere la loro classe contro eventuali abusi di legge o magistrati (ius auxilii);
il diritto di veto (cioè il diritto di opporsi) su iniziative e leggi che potessero ledere i diritti dei plebei (ius intercessionis); avevano poi il diritto di agire in sede penale nei confronti di chi avesse tentato di impedire l’esercizio dei loro poteri.
I tribuni della plebe erano sacrosancti, cioè inviolabili: coloro che avessero tentato di impedire l’esercizio delle loro funzioni o di trascinarli in giudizio per i loro atti pubblici sarebbero stati puniti con la morte.
I tribuni della plebe convocavano e presiedevano le assemblee della plebe (concilia plebis) e i comizi tributi (comitia tributa).
Non funzionavano come un collegio, ma ciascuno di loro godeva integralmente di tutte le prerogative descritte. Di più, il diritto di veto era esercitabile anche da un tribuno nei confronti di un altro.
Il tribunato garantiva l’accesso al Senato, alla scadenza della carica. Da Augusto in poi gli imperatori assunsero le loro prerogative, perché consentivano loro di esercitare il diritto di veto nei confronti di proposte di legge di eventuali oppositori.